Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. 20 Luglio 1989, n. 58, recante norme su “Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile”, con la quale sono state disciplinate in modo organico le modalità e le condizioni per una efficace collaborazione delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile sia con riferimento alle iniziative di prevenzione – previsione che a quelle più strettamente collegate all’emergenza, sempre, in ogni caso, nell’ambito delle competenze proprie della Regione e degli Enti Locali nella specifica materia;
Visto in particolare l’art. 8 della L.R. 58/1989 che prevede la istituzione dell’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato e la possibilità di iscrizione allo stesso Albo delle Associazioni, legittimamente costituite ed aventi almeno 7 iscritti, che abbiano fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile;
Vista la L.R. 13/6/1991, n. 25, che ha modificato la L.R. n. 58 del 1989, rideterminandone l’ambito di applicazione e favorendo l’iscrizione all’Albo Regionale anche delle associazioni non dotate di personalità giuridica e che ha dettato la disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi;
Visto l’art. 5 comma 4 della L.R. 14/12/1993 n. 72 che, modificando l’art. 11 della precedente L.R. 20/7/1989 n. 58, prevede che “l’iscrizione all’Albo Regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile è disposta dal Presidente della Giunta Regionale ed è efficace, a tutti gli effetti, a decorrere dalla esecutività del relativo decreto”;